Con l’approssimarsi della naturale scadenza della legge c.d. “Legge Golfo-Mosca” (I. n. 120/2011), sono state introdotte con la legge di bilancio (I. n. 160/2019) importanti novità in materia di equilibrio di genere negli organi di amministrazione.
di Romina Guglielmetti
Con l’approssimarsi della naturale scadenza della legge c.d. “Legge Golfo-Mosca” (1. n. 120/2011), sono state introdotte con la legge di bilancio (I. n. 160/2019) importanti novità in materia di equilibrio di genere negli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in termini di percentuale di posti da riservare al genere meno rappresentato e di durata del provvedimento.
Giova ricordare al proposito che la Legge Golfo-Mosca prevedeva che le società quotate (dal
12 agosto 2012) e le società controllate dalle pubbliche amministrazioni (dal 12 febbraio 2013) dovessero contare nei propri organi di amministrazione e di controllo (collegi sindacali) un congruo numero di rappresentanti del genere meno rappresentato (e, quindi, di donne), pari ad almeno un quinto nel primo mandato e almeno un terzo nel due mandati successivi, con arrotondamento all’unità superiore qualora dall’applicazione del riparto (1/5 – 1/3) non risultasse un numero intero.
L’impostazione di tale provvedimento era, dunque, ispirato a due principi fondamentali: la “gradualita”, inteso come progressivo adeguamento da parte delle società interessate alle nuove disposizioni, e la “fransitorietà”.
La legge 120/11 aveva, infatti, un’efficacia limitata nel tempo, essendo stata fissata la sua durata complessiva pari ad un arco temporale di circa 12 anni, ovverosia per un periodo che era stato ritenuto congruo ad attivare il cambiamento culturale necessario per superare le barriere culturali che avevano ostacolato l’insediamento delle donne negli organi sociali (nel 2010, a fronte di una media europea del 15%, le donne presenti nei consigli di amministrazione delle società quotate erano soltanto il 7% circa).
Le singole società, tuttavia, erano soggette alla legge per un massimo di tre mandati, ovvero nove anni, ipotizzando una durata massima di tre anni di ciascun mandato (c.d. “sunset clause”), che, tuttavia, poteva essere ridotto in sede assembleare. Pertanto, gli enti che avessero deciso, ad esempio, di fissare in un anno la durata della carica dei consiglieri avrebbero esaurito in soli tre anni, anziché in nove, l’efficacia della legge.
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La voce degli indipendenti Salvo per le società quotate successivamente all’entrata in vigore della Golfo-Mosca, gli effetti dell’esaurimento della Legge Golfo-Mosca avrebbero, quindi, cominciato a manifestarsi, in concreto, a partire dal prossimo anno. Al fine di consolidare gli ottimi risultati raggiunti (almeno per quanto riguarda gli emittenti), è stato quindi ritenuto opportuno estenderne la durata per ulteriori sei anni.
La legge di bilancio ha, pertanto, modificato gli artt. 147–ter e 148 del TUF, stabilendo una quota riservata al genere meno rappresentato pari ad“ almeno due quinti“, per sei mandati consecutivi “a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e controllo delle società quotate in mercati regolamentati successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”, fatta sempre eccezione per il primo mandato successivo alla quotazione, per il quale rimane valida la frazione di un quinto.
Tali previsioni superano la raccomandazione introdotta nella versione del Codice di Autodisciplina approvata dal Comitato per la Corporate Governance a gennaio 2020 (applicabile a partire dal primo esercizio successivo al 31 dicembre 2020), secondo cui “almeno un terzo dell‘organo di amministrazione e dell‘organo di controllo, è costituto da componenti del genere meno rappresentato“, alla quale si è adeguata la quasi totalità degli emittenti.
Dall’analisi dell’approccio in materia di quote di genere nell’Unione Europea si evince che l’Italia è così diventato il Paese con le disposizioni più stringenti in materia, non soltanto in termini percentuali (40%), ma anche in considerazione dell’assenza di previsioni c.d. di proporzionalità rispetto alle dimensioni e alle caratteristiche delle società, essendo le nuove disposizioni applicabili a tutte le società con azioni negoziate sui mercati regolamentati, senza eccezioni salvo quella della recente quotazione.
Le nuove disposizioni, tuttavia, hanno dato adito ad alcuni dubbi interpretativi, al chiarimento dei quali ha contribuito anche Nedcommunity, partecipando attivamente alla consultazione “lampo’ avviata da Consob il 23 gennaio scorso con le Osservazioni Nedcommunity al documento CONSOB in consultazione e conclusasi con la pubblicazione della Comunicazione n. 1/202 del 30 gennaio 2020.
Innanzitutto, è sorto l’interrogativo se la durata delle nuove previsioni sulla parità di genere (“sei mandati consecutivi“) dovessero tenere o meno conto dei mandati già trascorsi per effetto della legge n. 120/11. Al riguardo Consob ha chiarito (e conseguentemente riformulato l’art. 144-undecies del Regolamento 11971/99) che “i sei mandati consecutivi comincino a decorrere dal primo rinnovo successivo al 1° gennaio 2020, data di entrata in vigore della nuova disciplina, e che a tal fine non possano computarsi i mandati in cui hanno trovato applicazione le disposizioni previgenti, come originariamente inserite dalla Legge 120/2011)“.
Ciò implica una considerevole estensione dell’arco complessivo dell’applicazione delle norme sulla parità di genere, che, ad esempio, per le società che hanno rinnovato i propri organi sociali nel 2013 risulterà pari a 27 anni (sempre presupponendo mandati standard di tre anni).
Un secondo elemento che ha richiesto di essere rivisto riguarda l’impossibilità aritmetica di arrotondamento per eccesso all’unità superiore della quota dei due quinti agli organi sociali composti da soli 3 membri, quali sono i collegi sindacali di oltre il 90% delle società quotate italiane.
Al proposito, Consob, nella comunicazione Consob ha rappresentato che, “nelle more di un intervento di adeguamento sulla disciplina regolamentare e tenuto conto dell’urgenza connessa all’applicazione delle nuovi disposizioni già a partire dal prossimi rinnovi degli
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La voce degli indipendenti organi sociali” terrà conto, come criterio di riparto per gli organi sociali composti da n. 3 (tre) membri, l’arrotondamento per difetto all’unità inferiore.
Inoltre, cogliendo un suggerimento di Nedcommunity formulato nel corso della consultazione, l‘Autorità di Vigilanza ha anche chiarito che “resta fermo il criterio dell‘arrotondamento per eccesso all‘unità superiore previsto dal comma 3, del citato 144-undecies del Regolamento Emittenti per gli organi sociali formati da più di tre componenti”.
L’obiettivo di dirimere gli aspetti più critici dei novellati artt. 147-ter e 148 del TUF è stato così raggiunto. Non è stato, invece, ritenuto necessario precisare le modalità di adeguamento degli statuti alle nuove norme, posto che è comunemente ritenuto che, trattandosi di disposizioni vincolanti, gli emendamenti potranno essere posti in essere direttamente dagli organi di amministrazione senza ricorrere a delibere assembleari, salvi casi particolari.
Si osserva, altresì, che legge di Bilancio non ha introdotto novità sul sistema sanzionatorio, che rimane invariato rispetto a quello sancito dalla Legge Golfo-Mosca.
Da un punto di vista soggettivo si segnala, tuttavia, che le nuove disposizioni sono limitate alle sole quotate, non includendo, rispetto alla legge 120/11, le società pubbliche.
La mancata inclusione di queste ultime non è di poco conto, posto che impatta in un ambito in cui non è ancora stata raggiunta la quota del 30% di presenza delle donne negli organi di amministrazione e controllo (i dati di fine 2019 rilevano una percentuale pari a circa il 28,4%). Tale percentuale rischia di peggiorare, dal momento che alla scadenza della Legge Golfo Mosca i dubbi sul permanere o meno dell’obbligo di rispetto della parità di genere potrebbero essere molti.
A mio avviso, al riguardo non è dirimente l’eventuale richiamo al c.d. Testo Unico Madia (D.lgs. 175/16), il cui art. 6 prevede quanto segue: “nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di
nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d’anno; qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, lo statuto prevede che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120″,
Le sopra richiamate previsioni sulla parità di genere, infatti, da un lato, non si applicano alla società, ma al processo di designazione dei loro membri da parte della pubblica amministrazione (che non è sanzionata in caso di disapplicazione) e, da altro lato, l’espresso richiamo alla legge 120/12 implica il venir meno dell’efficacia della disposizione dal momento in cui la legge stessa si intenderà ragionevolmente abrogata per effetto della sua scadenza naturale (al più tardi nel 2023).
La potenziale discrasia tra il trattamento delle società quotate e le società pubbliche sarebbe meritevole di essere sanata al più presto, ad esempio, chiarendo, a livello legislativo, la portata delle sopra richiamate disposizioni del Testo Unico Madia una volta esaurita la Legge Golfo-Mosca.
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(*) Romina Guglielmetti, avvocato, è attualmente titolare di Starclex – studio legale associato Guglielmetti. Da anni si occupa di corporate governance, diritto societario e degli intermediari finanziari e, più in generale, di temi giuridici relativi al governo societario delle società quotate e di quelle a controllo pubblico, in modo particolare sotto il profilo dei controlli. È titolare di insegnamento presso LUISS ed è stata consulente del Ministero delle Pari
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La voce degli indipendenti Opportunità. Ha svolto, e svolge tuttora, attività di relatrice in diversi convegni in materia di diritto societario e di diritto bancario, con particolare riferimento alle tematiche attinent la corporate governance, il sistema dei controlli e ai piani di successione.
Attualmente ricopre cariche nei board di rilevanti società, anche quotate, in qualità di membro del consiglio di amministrazione (e, sovente, anche di componente dei comitati endoconsiliari) di Tod’s, Servizi Italia, Compass Banca, Pininfarina. E sindaco di Enel ed è stata Presidente di Banca Esperia e consigliere di NTV – Nuovo Trasporto Viaggiatori.
(l.guglielmetti@starclex.it)